LA NUOVA NORMATIVA SULLE VITTIME DA NANOPARTICELLE E URANIO IMPOVERITO: TUTELA PER MILITARI, CIVILI  E SEMPLICI CITTADINI

 

In Italia negli ultimi anni si � avviato un processo normativo diretto a estendere i benefici previsti per le Vittime del terrorismo  alle categorie delle Vittime della Criminalitˆ e  del Dovere, categoria preesistente a sua volta veniva ampliata e riorganizzata.

 

Pressoch� contemporaneamente, e sullÕonda del movimento di opinione sorto di fronte ai sempre pi� diffusi casi di giovani militari impegnati in missioni allÕestero  che avevano sviluppato patologie tumorali, veniva creata la figura dei Òsoggetti esposti a emissioni nociveÓ, destinataria, via via, dei medesimi benefici delle Vittime del Dovere, con la nomina anche di commissione parlamentare per indagare sullÕaccaduto.

 

Questo complesso procedimento normativo merita di essere raccontato e descritto, pur nella limitatezza di questo scritto.

 

Con lÕentrata in vigore della legge 266/05 (cui ha fatto seguito il regolamento di esecuzione, fornito con D.P.R. 243/2006) e precisamente in riferimento allÕart. 1 commi 562, 563, 564 e 565, il legislatore aveva ed ha inteso ridisegnare retroattivamente, ampliandone il novero, la nozione preesistente di Vittime del Dovere e soggetti equiparati, intendendo attribuire alle stesse i benefici giˆ previsti per le vittime della criminalitˆ e del terrorismo.

 

Le norme salienti cos“ disponevano:

563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalitˆ;

b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;

c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;

d) in operazioni di soccorso;

e) in attivita' di tutela della pubblica incolumitˆ;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilitˆ.

 

564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative

 

La legge al comma 565 prefigurava lÕemissione di successivo decreto che avrebbe dovuto fornire disposizioni applicative alle predette disposizioni.

 

Con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006, n. 243 (in Gazz. Uff., 8 agosto, n. 183) veniva in effetti fornito il ÒRegolamento concernente termini e modalitˆ di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici giˆ previsti in favore delle vittime della criminalitˆ e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266Ó.

 

Tale D.P.R. ha dunque precisato quali benefici competano alle vittime del dovere (a. per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e3 agosto 2004, n. 206)

 

Il Regolamento chiariva inoltre il presupposto per lÕapplicabilitˆ del comma 564:

 

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autoritˆ gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;

c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

 

Contestualmente, si rafforzava il forte movimento di opinione cui sopra si faceva cenno, in relazione alla sempre pi� diffusa notizia di giovani militari che, impegnati in missioni di pace all'estero, avevano contratto rare infermitˆ, in genere tumorali.

 

La stampa internazionale rivelava ben presto la notizia dell'impiego da parte delle truppe statunitensi, in particolare in Bosnia e Kosovo, di munizioni a uranio impoverito  che la stessa NATO finiva per confermare.

 

Con Decreto Ministeriale della Difesa del 22 dicembre 2000 si insediava un commissione, presieduta dal Prof. Franco Mandelli, con il compito di accertare tutti gli aspetti medico-scientifici dei casi emersi di patologie tumorali nel personale militare impiegato in Bosnia e Kossovo.

 

Frattanto la Nato diffondeva anche la mappa dei siti che erano stati bombardati con munizioni ad uranio impoverito, e in particolare Sarajevo, dove risultava essere stato scaricato materiale bellico per almeno 1 t di uranio impoverito[1]

 

Chiaramente anche la stampa trattava abbondantemente la delicatissima questione, in particolare menzionando i seimila proiettili ad uranio impoverito lanciati nei dintorni di Sarajevo, le decine e decine di casi di giovani militari affetti da tumori che continuavano a verificarsi.

 

Nel 2007, il Ministro della Difesa Arturo Parisi dichiarava  essersi ammalati di tumore 255 militari (161 dell'Esercito, 47 della Marina, 26 dell'Aeronautica e 21 Carabinieri) e 37 di questi sono morti (29 dell'Esercito, 7 dell'Arma, uno dell'Aeronautica).

 

Fonti non governative affermavano invece l'esistenza di oltre 2500 militari che dal 1990 in poi avevano sviluppato malattie tumorali, di cui 164 decedutiÓ [2].

 

In questo contesto il legislatore finalmente interveniva.

 

Con lÕart. 2 commi 78 e 79 legge 244/07 si disponeva:

 

COMMA 78 Autorizzazione di spesa al fine del riconoscimento della causa di servizio per il personale militare e civile per esposizione all'uranio e materiale bellico

78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonchŽ al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermitˆ o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti , ai genitori, nonchŽ ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, � autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

 

 

COMMA 79

Modalitˆ e termini per la corresponsione delle misure di sostegno.

79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalitˆ per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206

 

Interveniva dunque  il decreto di attuazione con il DPR 3 marzo 2009 , n. 37 (in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 93). – ÒRegolamento per la disciplina dei termini e delle modalita' di riconoscimento di particolari infermita' da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionaliÓ ove si prevedeva appunto la corresponsione della speciale elargizione, prevista giˆ per le vittime del dovere ai sensi della legge 244/07.

 

Il D.p.r. 37 si riferiva all'articolo 2 comma 2  Òa) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni militari all'esteroÓÉ 2, Òche abbiano contratto menomazioni all'integrita' psicofisica permanentemente invalidanti o a cui e' conseguito il decesso, delle quali l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinanteÓ.

 

Si trattava, tuttavia di norma dettata ancora da una situazione di incertezza, tanto � vero che, un poÕ incoerentemente, essa finiva per porre  alla domanda un Òtermine perentorio di sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore del presente regolamentoÓ.

 

Successivamente il Legislatore correggeva la rotta, recependo la normativa nel Nuovo Ordinamento Militare, e eliminando lÕassurdo termine di decadenza.

 

Il Nuovo Ordinamento Militare disciplina oggi da una parte le Vittime del Dovere, dallÕaltra i Soggetti Esposti, con una normativa praticamente omogenea, in cui la seconda categoria � sostanzialmente una species della prima (pur, ovviamente, con alcune importanti differenze, principalmente legate alla validitˆ anche per comuni cittadini, ove esposti anchÕessi in particolari condizioni.

 

Con il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, entrato in vigore il 09/10/2010, si � abrogata integralmente la normativa richiamata legata allÕart. 2 commi 78 e 79 legge 244/07 (ponendosi fine allÕodioso termine decadenziale prima introdotto), e si � trasformata la disciplina sul punto rendendola oggi stabile e ben pi� pregnante, con una normativa che affratella alle Vittime del Dovere anche i soggetti esposti, quasi da considerarsi fratelli ancor pi� sfortunati.

 

 

Nel Nuovo Codice dellÕOrdinamento Militare le due categorie sono destinatarie di norme di contenuto praticamente sovrapponibile.

 

Gli articoli 1904 (in tema di vittime del dovere da esposizione a particolari condizioni) e  1907 (esposizione a emissioni nocive) del nuovo codice dell'ordinamento militare sono in rapporto di genere a specie.

 

LÕart. 1904  del Nuovo Codice dellÕOrdinamento Militare fornito dal D.Lgs 66/2010, (in appresso, N.C.O.M) richiama la nozione di vittima del dovere (disciplinata dall'articolo 1 commi 562 seguenti legge 266/05) che in particolare si riferisce, comma 564,  ai soggetti Òche abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operativeÓ tali essendo (art. 1 comma c d.p.r. 243/06) le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

 

LÕart. 1907 N.C.O.M. con il richiamo allÕart. 603 st. l.  tutela il personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermita' o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermita' o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali

 

Le conseguenze giuridiche della applicazione dei benefici alle due situazioni, da una parte, il soggetto equiparato a vittime del dovere per le particolari condizioni ambientali e operative, e, dallÕaltra, del soggetto Òche, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura abbia contratto infermita' o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, sono realtˆ esattamente le stesse, visto che:

 

- il d.p.r. 243/06  riconosce per gli  equiparati a vittime del dovere,   art. 1, lettera  a. per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e3 agosto 2004, n. 206;

- Per contro l'articolo 603 del N.C.O.M. , individua gli benefici come  misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206,

 

Dunque, identiche leggi, ed identici benefici.

 

In sostanza, i benefici derivanti riconoscimento dello status di soggetto esposto a nanoparticelle sono identici a quelli attribuibili  al soggetto equiparato a vittima del dovere, (e dunque, in sostanza, corrispondendo ai benefici giˆ previsti per le vittime del terrorismo, destinatari espressi di tali leggi)  identiche essendo alle finalitˆ assistenziali e sostanzialmente identici essendo requisiti, caratterizzandosi le particolari condizioni curate dalla specifica norma dell'articolo 1904  NCOM solo in relazione alla specifica natura radioattiva dell'agente patogeno.

 

 

 

 

 

LÕart. 1907 N.C.O.M. con il richiamo allÕart. 603 tutela il personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermita' o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermita' o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali

 

Analizziamo la disposizione.

 

Tale disposizioni riguarda il personale italiano che,

 

- in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali,

 

-  abbia contratto infermita' o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative

 

In effetti il rinnovato quadro di tutela del personale militare ove si colloca la linea per le Vittime del dovere, e delle Vittime di patologie tumorali per particolari condizioni ambientali o operative, abbia comportato il sorgere di una normativa ove in pratica ricorrono gli stessi concetti, quello di Òmissioni di qualunque naturaÓ e di Òcontrazione di infermitˆ o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operativeÓ: in sostanza, l'articolo 1907 N.C.O.M ha la sola particolaritˆ di riferirsi espressamente a infermitˆ tumorali, per esposizione a radiazioni e nanoparticelle, ancorchŽ comunque benefici, come abbiamo appena visto, siano esattamente gli stessi per coloro che si abbiano contratto infermitˆ anche non tumorali, sempre "per le particolari condizioni ambientali od operative" (art. 1 comma 564 d.p.r. 266/05, d.p.r. 243/06), quali vittime del dovere, articolo 1904 N.C.O.M (beneficio coincidente).

 

Questa constatazione � importante perchŽ la sovrapponibilitˆ  delle due figure giuridiche in esame deve comportare anche la necessitˆ di utilizzare le sovrapponibili concettualizzazioni che la giurisprudenza, nonchŽ il Consiglio di Stato quale organo consultivo del ministero della Difesa, ha creato trattando questo importante tema.

 

La nozione di Òmissioni di qualunque naturaÓ e di Òparticolari condizioniÓ � stata fornita dallÕart. 1079 O.M. che al comma 1  riporta:

 

Çl .Ai fini del presente capo, si intendono:

a) per missioni di qualunque natura, le attivita' istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;Ó

d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile  a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di  svolgimento dei compiti di istituto;

 

Ora, per ricostruire quale sia il concetto di Òmissione di qualunque naturaÓ (dato che la contrazione della patologia tumorale ai sensi dell'articolo 1907 e 603 NCOM dovrebbe essere collocabile in tale contesto) e che cosa si intenda per Òparticolari condizioni ambientali e operativeÓ in relazione alla contrazione di patologie tumorali sarˆ sicuramente utile esaminare anche  lÕ illuminante parere del Consiglio di Stato, sezione terza, adunanza di sezione 4 maggio 2010 numero 2526 [3].

 

Tale parere � importante perchŽ in tale contesto cos“ sono stati chiariti al Ministero della Difesa, seppure con riferimento alla norma "gemellaÓ dellÕart. 1  comma 564 l. 266/05 i due concetti che dovremo poi applicare anche al caso della ricorrente, ossia Òmissioni di qualunque naturaÓ  e Òparticolari condizioni ambientali od operativeÓ.

 

Cos“ si � espresso sul punto il Consiglio di Stato in sede consultiva:

 

ÒCon riguardo alla prima condizione, ovvero aver contratto la malattia in occasione o a seguito di Òmissioni di qualunque naturaÓ, la questione di rilievo � quella del significato da attribuire al termine ÒmissioneÓ. Da unÕanalisi letterale della norma, la questione pare possa senzÕaltro risolversi nel senso di attribuire a tale termine il significato di attivitˆ istituzionali di servizio proprie delle Forze armate, in ragione del fatto che il citato comma 564, con il termine ÒmissioneÓ non pu˜ che riferirsi a unÕampia gamma di ipotesi di impiego che hanno riguardo a tutti i compiti e le attivitˆ istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nellÕambito di strutture, stabilimenti e siti militari, nellÕarea tecnico-operativa come in quella tecnico-industriale, entro o fuori i confini nazionali. Ci˜ anche in considerazione della definizione del termine ÒmissioneÓ fornita dal citato regolamento n. 243 del 7 luglio 2006 – allÕarticolo 1, lettera b) – ove precisa che, indipendentemente dagli scopi della missione (operativi, addestrativi o logistici), il requisito richiesto � quello dellÕautorizzazione dellÕautoritˆ gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, presupposto questo indefettibile dellÕimpiego del personale militare in qualsiasi attivitˆ.

Tale innegabile ampia accezione utilizzata dalle norme citate induce a ritenere che, ai fini del riconoscimento dellÕequiparazione alle vittime del dovere, debbano essere qualificate come missioni le stesse attivitˆ istituzionali proprie del personale militare, essendo le stesse comunemente ricomprese nellÕaccezione del termine ÒmissioneÓ riferito allÕimpiego del personale medesimo, stante il suo significato di scopo principale o giustificazione della stessa esistenza dellÕorganizzazione delle Forze armate.

Cons. Stato Sez. III parere n. 2526/10 del 1.06.2010

 

Dunque, per il parere in esame, ogni forma di attivitˆ di servizio del militare, operativa, addestrativa, logistica  � considerata missione ex comma 564, a causa della peculiaritˆ della prestazione militare: tali sicuramente dunque, ad esempio,  le missioni in Somalia e Bosnia.

 

Si tratta ora di esaminare come si possa parlare di particolari condizioni dell'esposizione a materiali o strumentazioni radioattive.

 

Sul punto, il parere (nato a finalitˆ legate alle patologie da amianto, ma reso poi in modo tale da comprendere anche le patologie da radiazioni) cos“ prosegue:

 

Per quanto concerne, poi, lÕaccertamento delle Òparticolari condizioni ambientali od operativeÓ, la Sezione ritiene – preliminarmente – di poter escludere che nel percorso metodologico di accertamento di tali particolari condizioni si debbano individuare specifici eventi che abbiano determinato la dispersione delle micro-fibre di amianto nei luoghi di lavoro del personale militare. La possibilitˆ di effettuare tale indagine, come afferma lÕAmministrazione, sembra infatti da escludere alla luce di quanto dimostrato dalla scienza medico-legale in ordine sia al fatto che le patologie in esame non risulterebbero correlate alla cosiddetta dose killer, sia alla lunghissima gestazione delle stesse che ridurrebbe lÕindagine in questione ad una probatio diabolica.

Riguardo al significato da attribuire alle Òparticolari condizioniÓ, lÕarticolo 1, lettera c), del regolamento chiarisce che si devono considerare tali tutti i fatti che abbiano esposto il soggetto a maggior impegno psico-fisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Pertanto, con riferimento alla problematica amianto (ma, � da ritenere, anche con riferimento ad altre analoghe problematiche quali lÕesposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeni, ecc.), la straordinarietˆ deve intendersi implicita nella stessa circostanza dellÕimbarco su unitˆ navali o del servizio in strutture o mezzi che abbiano comportato esposizione allÕamianto presente su tali unitˆ, in quanto il servizio prestato in luoghi in cui erano cos“ diffusamente presenti gli agenti dannosi per la salute ha innegabilmente esposto il soggetto a maggiori pericoli rispetto al servizio in altre, ordinarie condizioni.

In conclusione, ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, � necessario e sufficiente che il militare abbia contratto lÕinfermitˆ in occasione o a seguito dello svolgimento della propria attivitˆ di servizio a bordo delle unitˆ navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentabilmente presente amianto. Cons. Stato, parere 2526/10,

 

Si segnala tra l'altro che il parere in esame costituisce un vero punto di riferimento per la giurisprudenza di merito, che appunto su di esso ha costruito i concetti cardine da utilizzare per il riconoscimento dei benefici in oggetto. (Sul punto si veda ad esempio Corte di Appello di Milano, sentenza 323/11, inedita).

 

Traducendo in relazione all'esposizione a nanoparticelle i concetti espressi dal Consiglio di Stato, le Òparticolari condizioni ambientali od operativeÓ dovranno dunque essere insite nel fatto stesso che il soggetto ammalatosi di patologia tumorale sia stato inviato in contesti di impiego internazionale, ad esempio con quelle Forze di Pace che cos“ dolorosamente hanno visto poi emergere casi di infermitˆ tumorali spesso letali.

 

Come si � appena visto, lÕesposizione a particolari condizioni nei termini di cui sopra  � ritenuta sufficiente ai fini della concessione dei benefici  dal parere del Consiglio di Stato in discorso anche senza la prova provata dellÕepisodio e della concreta incombenza in occasione della quale (la fibra di amianto, il virus letale o la dose killer di radiazioni abbia attivato quel processo tumorale che poi si � evoluto in infermitˆ letale.

 

Ci˜ vale per il concetto di beneficio quale Vittima del Dovere, ma deve valere anche in relazione al concetto di benefici per soggetti esposti ad uranio impoverito (che, come detto, sono una species particolare, individuata per la particolare rilevanza sociale del fenomeno, del genus vittime del dovere).

 

Tra lÕaltro la recente normativa individua una serie di categorie di soggetti tutelabili talmente grande da poter interessare anche i comuni cittadini, ove ipoteticamente anchÕessi esposti.

 

Sul punto notevole � la disposizione dellÕart. 1079 del N.O.M.

 

 

ÇArt. 1079 (Principi generali e ambito di applicazione). - 1. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice e' corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1,lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui e' conseguito il decesso.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono:

a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni di qualunque natura;

b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;

c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b);

d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri operativi all'estero e nelle aree di cui alle lettere a) e b);

e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);

f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all' articolo 603 del codice.

 

In effetti, molti dei casi che la cronaca quotidiana ci riporta ben potrebbero essere risolti tramite la normativa in questione.

 

***

 

Le brevi considerazioni sopra riportate costituiscono solo alcuni cenni introduttivi rispetto a una questione giuridicamente ed eticamente affascinante, confidandosi che possano essere utili per coloro che eventualmente avessero la necessitˆ di utilizzarla.

 

Egualmente solo indicativa � la funzione del richiamo al contenuto dellÕultima relazione depositata dalla Commissione parlamentare istituita allÕuopo.

 

Purtroppo la prassi applicativa dellÕamministrazione � tuttÕora improntata ad una tendenza restrittiva, anche perchŽ (giova precisarlo) tale atteggiamento deriva dalla grande cautela con la quale si esprime lÕorgano tecnico che deve dare il parere sulla sottoposizione alla esposizione, ossia il Comitato di Verifica, poco incline a formulare risposta positiva.

 

Tale situazione � peraltro a sua volta la conseguenza della generalmente poco completa documentazione istruttoria fornita dai corpi di appartenenza del personale ammalatosi (o deceduto).

 

Ovviamente, se la modulistica viene compilata dai corpi di appartenenza negando lÕesposizione (ossia, barrando la casella NO) per coloro che abbiano vissuto ed operato in territori in cui si sia fatto impiego di munizionamento ad uranio impoverito, o che anche abbiano utilizzato (anche a fini di manutenzione) mezzi che avevano operato in quei contesti, ovviamente ci˜ finisce per segnare lÕintera istruttoria, e dunque il destino della pratica amministrativa.

 

Se questa � al momento la realtˆ a livello di prassi, interessante � lÕevoluzione che ha avuto la situazione sotto il profilo dellÕattento studio condotto dalla una apposita Commissione parlamentare deputata allo studio del fenomeno.

 

La lettura degli atti di tale commissione parlamentare, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (e consultabile allÕindirizzo  http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/276607.pdf) ha finalmente portato a esprimere un orientamento volto a dare conferma della necessitˆ di presumere, per i soggetti esposti ammalatisi di patologie tumorali, la dipendenza dal servizio di tali gravi malattie.

 

La relazione, da una parte, non ha potuto che prendere atto della parzialitˆ dei dati a disposizione, inerenti sia il numero esatto di soggetti esposti che quello degli  ammalati, nonchŽ la carenza di informazioni complete sotto tutti i profili.

 

Tuttavia, in aderenza e in applicazione  con il dato normativo che non si esprime assolutamente in termini di prova del legame causa-effetto, la Commissione Parlamentare cos“ ha finito per relazionare il Parlamento[4]:

 

2. I risultati dellÕinchiesta

Come gia` ricordato, rispetto alla data di approvazione della delibera istitutiva (11 ottobre 2006), la Commissione ha iniziato la sua attivita` effettiva con notevole ritardo, essendosi insediata solo il 13 febbraio 2007.

Per ragioni di continuita`, essa ha ritenuto di acquisire i dati raccolti e le conclusioni raggiunte, ancorche« in modo necessariamente parziale e provvisorio, dalle omologhe Commissioni parlamentari e ministeriali che hanno operato nella passata legislatura .

Tale scelta e` stata anche giustificata dal notevole ampliamento del mandato assegnatole. Se infatti in precedenza scopo precipuo dellÕinchiesta era quello di verificare lÕeventuale utilizzo in Italia o allÕestero da parte delle Forze armate italiane di munizionamento allÕuranio impoverito  ovvero la loro esposizione agli effetti di tale materiale nei teatri operativi delle missioni internazionali, nella legislatura in corso, proprio sulla base della deliberazione del Senato dellÕ11 ottobre 2006 e dellÕesperienza acquisita, lÕinchiesta ha preso in considerazione, oltre allÕuranio impoverito, altri possibili fattori di rischio che potrebbero aver innescato le patologie considerate, in modo particolare (ma non esclusivo) gli effetti della dispersione ambientale delle cosiddette ÇnanoparticelleÈ  di metalli pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico che, sulla base delle risultanze scientifiche, per la loro forma e dimensione, sono anchÕesse riconducibili allÕesplosione di ordigni allÕuranio impoverito. Inoltre, mentre

lÕattenzione delle precedenti inchieste si era appuntata sul personale militare, quella attuale ha allargato il suo spettro di azione anche alle popolazioni civili residenti Çnei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionaleÈ.

Uno dei primi problemi affrontati ha riguardato la difficolta` di disporre di dati completi e attendibili sui casi delle patologie oggetto dellÕinchiesta, sia in riferimento al personale militare che alle popolazioni civili interessate. Inoltre, il lavoro di questa Commissione e` stato rallentato dalla disomogeneita` e parzialita` dei dati esistenti che, nonostante le indagini gia` effettuate, non hanno consentito un monitoraggio costante del fenomeno.

La verifica e la stima di esso e` infatti risultata tuttÕaltro che agevole, come hanno dimostrato qualificati esperti e scienziati che sono stati interpellati  al riguardo 9 e che hanno da tempo avviato una serie di studi, al momento tuttavia ancora parziali ed incompleti 10.

Occorre poi sottolineare la grande difficolta`, riscontrata dalla Commissione – e che sembrava insormontabile –, in ordine alla individuazione, in termini scientifici, di un rapporto diretto di causa-effetto (nesso di causalita`) tra le patologie e lÕesposizione allÕuranio impoverito o ad altri fattori di rischio. Sia i consulenti della Commissione che gli altri esperti interpellati, infatti, hanno subito messo in luce la necessita` di disporre di dati piu` completi ed accurati, oltre che di tempi adeguati per poter ipotizzare conclusioni attendibili e non contestabili.

La Commissione ha allora promosso unÕattivita` sistematica di raccolta dei dati presso i competenti uffici del Ministero della difesa, mediante la formulazione di quesiti volti ad individuare il personale militare ammalato o deceduto tra quello che, nel periodo 1996-2006, ha prestato servizio nelle missioni allÕestero o nei poligoni di tiro in Italia. Le relative risposte sono state acquisite per il tramite della Polizia giudiziaria presso tutti i Distretti e i Centri sanitari militari e trasmessi, per le necessarie valutazioni, allÕIstituto superiore di sanita`. Da una prima valutazione dellÕIstituto, il materiale raccolto si e` rivelato interessante ma, ancora una volta, si e` fatto presente che lo stesso aveva natura eterogenea e incompleta e che, comunque, unÕanalisi seria e scientificamente rigorosa avrebbe richiesto tempi piuttosto lunghi.

Parallelamente, il Ministro della difesa ha avviato un piu` generale processo di raccolta, aggiornamento e verifica dei dati, i cui risultati sono stati comunicati nel corso delle sedute del 9 ottobre e del 6 dicembre 2007. In particolare, il ministro Parisi ha fornito un elenco, riguardante tutto il personale militare italiano che risulta essersi ammalato di tumore maligno nel periodo 1996-2006 nei quattro teatri operativi principali presi in considerazione ai fini dellÕinchiesta (Balcani, Iraq, Afghanistan e Libano):si tratta di 312 casi, con esito mortale per 77 soggetti.

Il Ministro ha anche precisato che non e` ancora possibile stabilire una base completa di riscontro: per quanto riguarda i militari inviati allÕestero, infatti, solo per lÕultimo quinquennio 2002-2006 esiste una raccolta informatizzata da cui si evince il numero preciso di coloro che hanno partecipato a missioni nei quattro teatri considerati, ossia 56.600. Atteso che, in riferimento a questa platea, il numero dei militari che risultano ammalati di tumore nello stesso quinquennio e` pari a 216, lÕincidenza, calcolata nellÕarco

temporale degli undici anni che vanno dal 1996 al 2006, corrisponde a 380 casi ogni 100.000 persone.

Peraltro, come riconosciuto dallo stesso ministro Parisi davanti alla Commissione, trattandosi di dati parziali e considerato che per poter disporre di serie indicazioni statistiche, epidemiologicamente significative, riguardanti sia il personale militare che quello civile, sarebbe necessario sottoporle anche ad una valutazione comparativa per fasce di eta`, per tipi di tumore e per periodi di esposizione reali e corrispondenti allÕimpiego in zone a rischio, va ribadito il carattere approssimativo per difetto delle stime anzidette. Del resto, per apprezzare compiutamente il complessivo fenomeno appare necessario il decorso di un adeguato periodo di latenza e occorrerebbe altresõ` prendere in esame i casi dei militari italiani inviati allÕestero in scenari di guerra in periodi precedenti il 1996 (quanto meno dal 1990).

Proprio per queste ragioni, il 23 novembre 2007 e` stato costituito un apposito organismo di ricerca, denominato ÇComitato per la prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della difesaÈ, composto da ricercatori di riconosciuta competenza scientifica prescelti, oltre che dal Ministero della Difesa, da quelli della salute e della ricerca, anche su indicazione della stessa Commissione. E` quindi auspicabile che la creazione di questo organismo ad hoc possa consentire finalmente di addivenire ad una piu` completa conoscenza del fenomeno e, di conseguenza, a piu`precise valutazioni .

 

3. Il criterio di probabilita`

Stando cosõ` le cose, la Commissione ha operato un mutamento di prospettiva nellÕimpostazione del problema, invertendo, per cosõ` dire, lÕonere della prova. Atteso infatti che le ricerche e i dati disponibili non consentivano di confermare, ma neanche di escludere, un possibile legame tra le patologie oggetto dellÕinchiesta e lÕesposizione allÕuranio impoverito o ad altri agenti nocivi, la Commissione ha sostituito al nesso di causalita`, il criterio di probabilita`, utilizzando strumenti statistico-probabilistici nella valutazione delle possibili cause delle patologie e sganciando, in un certo senso, lÕeffetto dalla causa. Non potendosi affermare – ma neppure escludere – la relazione tra lÕevento morboso e la causa scatenante, il fatto stesso che lÕevento si sia verificato costituisce di per se«, a prescindere cioe` dalla dimostrazione del nesso diretto, motivo sufficiente per il ricorso agli strumenti risarcitori. In tal modo e` consentito lÕaccesso alle forme di assistenza e risarcimento previste dalle disposizioni vigenti (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in base ad un dato obiettivo ed inconfutabile, rappresentato, appunto, dal verificarsi dellÕevento morboso a prescindere dallÕaccertamento scientifico e medico della causa scatenante.

LÕimpostazione proposta dalla Commissione ha trovato accoglimento anche in sede normativa, con appositi stanziamenti a favore delle vittime e dei loro familiari, nel testo del decreto-legge 1¼ ottobre 2007, n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222), che, estendendo i benefici previsti per le vittime del terrorismo, ha stanziato 175,72 milioni di euro per il biennio 2007-2008 e 3,2 milioni a decorrere dal 2009, ai quali si aggiungono i 30 milioni di euro per il triennio 2008-2010, previsti specificamente per le patologie oggetto dellÕinchiesta, nella legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Si e` cercato cosõ` di fornire una prima, doverosa risposta alle vittime delle patologie e alle loro famiglie, che hanno spesso denunciato la difficolta` di accedere agli istituti assistenziali e risarcitori indispensabili per far fronte alle drammatiche conseguenze della malattia, sentendosi quasi abbandonati dalle istituzioni. Al riguardo, inoltre, si segnala che, oltre alle difficolta` burocratiche incontrate dagli aventi diritto ai risarcimenti, vi sono stanziamenti approvati dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 che restano tuttora inutilizzati.

In tal senso, la Commissione ha anche fatto presente la necessita` di semplificare le relative procedure amministrative, ottenendo al riguardo un preciso impegno da parte del Ministero della difesa, che si e` concretizzato in prima istanza mediante lÕemanazione di unÕapposita circolare (la n. 0010654 del 1¼ giugno 2007) da parte della competente Direzione generale della Sanita` militare. Lo stesso Ministro, nella ricordata audizione del 6 dicembre 2007, ha confermato che sono state avviate le pratiche per i risarcimenti e, ove possibile, per il riconoscimento della causa di servizio ai soggetti interessati, con priorita` per quelli ricompresi nellÕelenco elaborato dal Ministero. Inoltre, pur non rientrando nei compiti ad essa assegnati dalla delibera istituiva, la Commissione stessa non ha mancato di segnalare allÕattenzione dei competenti Uffici singoli casi di cui sia venuta direttamente a conoscenza (in particolare in occasione del sopralluogo effettuato nel corso della missione a Lecce).

DÕaltra parte, durante lÕaudizione dei consulenti e degli esperti svoltasi nella seduta del 4 ottobre 2007, e` stata chiaramente segnalata la natura genotossica dellÕuranio impoverito, da un punto di vista sia chimico che radiologico, con la conseguenza che non esiste una soglia biologicamente sicura per agenti di tale natura. Va altresõ` rilevato che le esposizioni in questione temporalmente precedono lÕinsorgenza delle patologie in esame.

E va ricordato che un aumento significativo dei linfomi di Hodgkin fra i militari italiani che avevano operato nei Balcani era gia` stato evidenziato nellÕinchiesta condotta dalla cosiddetta ÇCommissione MandelliÈ (istituita dal Ministero della difesa nel 2000).

Si ritiene pertanto che sussistano gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti per lÕaccesso alle diverse forme di assistenza e di indennizzo previste dalle disposizioni vigenti (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione).

http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/uranio15/relazione_finale.pdf

 

EÕ da augurarsi che una analoga apertura possa rinvenirsi anche nella prassi amministrativa, evitando il triste pellegrinaggio delle sfortunate vittime (o, nei casi pi� dolorosi, dei familiari superstiti) nelle aule giudiziarie.

 

Avv. Andrea Bava – Genova

 

 

Note

 

*Data concerning the locations of depleted uranium ordnance expended during Allied Operations Deny Flight-Deliberate Force, 1993-95 in Bosnia (grid co-ordinates), http://www.nato.int/du/docu/d010124b.htm

* Fonte, sito Forzearmate.eu

* http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2010/201001693/Provvedimenti/201002526_27.XML

* ÒCommissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari allÕestero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonche« le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dellÕutilizzo di proiettili allÕuranio impoverito e della dispersione nellÕambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellicoÓ